lo statuto

 

 

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 

Nello spirito ed in ossequio al disposto dell’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché delle norme dettate in materia dal Codice Civile ed inoltre, nel rispetto della legislazione organica del C.O.N.I. e delle Federazioni ad esso aderenti, in conformità dello Statuto Nazionale della F.I.S.E. e dello Statuto Nazionale dell’ARCI, è costituita con sede in Carezzano, strada dei boschi n. 1, un’Associazione sportiva dilettantistica denominata CENTRO IPPICO LA SELVA.

L’Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sono il verde ed il blu. 

ARTICOLO 2 – SCOPO SOCIALE 

Scopo dell’Associazione è la pratica e la diffusione degli Sport Equestri.

L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federale dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.

 ARTICOLO 3 – OGGETTO SOCIALE 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)      impartire lezioni di equitazione ai propri soci e tesserati

b)      provvedere alla scuderizzazione ed alimentazione e cura dei cavalli dei soci e dell’Associazione

c)       promuovere ed organizzare corsi di equitazione come pure passeggiate e viaggi a cavallo

d)      promuovere ed organizzare corsi di specializzazione dove vengono affinate e perfezionate tutte le specialità equestri, avviando tutti coloro che per volontà e capacità saranno ritenuti idonei dalla Commissione Tecnica a perfezionarsi sotto il profilo agonistico al fine di partecipare a competizioni e manifestazioni stabilita dall’Associazione

e)      sviluppare ed organizzare le varie attività derivate o attinenti all’equitazione in ragione delle richieste degli associati e/o delle Pubbliche Amministrazioni, Enti e Istituzioni interessati

f)        favorire lo sviluppo turistico della zona mediante l’organizzazione di competizioni e gare a livello provinciale, regionale e nazionale

g)      promuovere, favorire e/o eventualmente organizzare tavole rotonde, mostre, congressi, dibattiti aventi per oggetto lo sport equestre in tutte le sue specialità nonché l’equitazione quale mezzo per lo sviluppo della persona e della personalità specie nei giovani

h)      per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, boxes ed altre attrezzature sia immobili che mobili, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere

 ARTICOLO 4 – FINALITA’ DI LUCRO

 1)      L’Associazione non persegue fini di lucro.

2)      Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli Sport Equestri e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

3)      Gli eventuali utili potranno essere inseriti in bilancio come riserve.

4)      E’ Fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione.

 ARTICOLO 5 – SOCI

 1)      I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

·         Onorari

·         Fondatori

·         Effettivi sportivi

·         Effettivi non sportivi

·         Juniores 

2)      Non possono essere ammessi soci temporanei

3)      Possono essere Soci Onorari:

·         I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione

·         Altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento

4)      Le nomine a Socio Onorario sono riservate all’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo

5)      I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali

6)      Sono Soci Fondatori le persone indicate nell’Atto Costitutivo

7)      Possono essere Soci effettivi sportivi e non sportivi i cittadini italiano e stranieri che avendone fatta domanda anche verbale siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale e insindacabile giudizio.

8)      Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i soci maggiori d’età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione.

9)      Tutti i soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive

10)   Sono Soci Effettivi sportivi coloro i quali sono in possesso di Autorizzazione a Montare della FISE.

11)   Sono Soci Effettivi non sportivi coloro i quali non praticano l’Equitazione.

12)   Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall’esercente la patria potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

13)   I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee. 

ARTICOLO 6 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI 

1)      Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

2)      La qualifica di socio dà diritto:

·         A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.

·         A Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali Regolamenti.

·         A partecipare alle elezioni degli organi direttivi

3)      I soci sono tenuti:

·         All’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

·         Al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

4)      La qualifica di socio si perde:

·         Per dimissioni

·         Per esclusione

·         Per causa di morte

5)      L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

·         Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione

·         Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale

·         Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione

·         Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci 

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI 

Gli organi sociali dell’Associazione sono costituiti da:

1.       Assemblea dei Soci

2.       Consiglio Direttivo

3.       Presidente

4.       Vice Presidente

5.       Collegio dei Probiviri 

ARTICOLO 8 – LE ASSEMBLEE 

L’Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto giorno prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’Assemblea Ordinaria:

·         Approva il bilancio consuntivo

·         Procede alla nomina delle cariche sociali

·         Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

·         Approva gli eventuali Regolamenti

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida se risultano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione può deliberare purché siano presenti o rappresentati 1/3 degli aventi diritto al voto.

Per le modifiche allo Statuto sono richieste le maggioranze dei voti previste dal successivo articolo 19. 

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

1.       Redigere il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione.

2.       Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria.

3.       Redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell’Associazione

4.       Stabilire l’importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e fissare le modalità di pagamento.

5.       Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissare le modalità di pagamento.

6.       Decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspirati soci, nonché in merito al passaggio dei soci da una categoria all’altra.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette elementi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell’Associazione.

Le accettazioni di nuovi soci di qualsiasi categoria devono essere prese con non più del 20% di voti contrari.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun consigliere ha diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

ARTICOLO 10 – CARICHE SOCIALI 

Le prestazioni di tutti i Dirigenti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell’adempimento di specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

1.       Coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni

2.       Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso

3.       Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata degli stessi due anni.

Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In caso di parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.

Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei consiglieri eletti dall’Assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del biennio. 

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE 

Il Presidente dell’Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta anche agli effetti di legge l’Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, vista di regola la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal consigliere più anziano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. 

ARTICOLO 12 – IL SEGRETARIO 

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. 

ARTICOLO 13 – PATRIMONIO ED ENTRATE 

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1.       Dalle quote sociali

2.       Dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi

3.       Dall’attività finanziaria derivante dall’espletamento delle attività istituzionali rivolte agli associati

4.       Da tutte le altre entrate che possano concorrere al vantaggio dell’Associazione

Il Patrimonio sociale è costituito:

1.       Dagli impianti sportivi di proprietà dell’Associazione

2.       Dai trofei aggiudicati definitivamente in gare

3.       Dal materiale di scuderia e di selleria ed ogni altro relativo attrezzo

4.       Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva

5.       Da tutti gli altri beni mobili ed immobili

6.       Dalle donazioni lasciti e concessioni 

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO 

1.       L’esercizio finanziario ha inizio i 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

2.       Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico finanziario dell’attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

3.       Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull’andamento della gestione 

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

L’Assemblea Ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente.

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall’articolo uno al quattro e di cui all’articolo diciassette.

Il dispositivo delle deliberazioni sarà affisso nella sede sociale.

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.

Le decisioni dei Probiviri sono appellabili seguendo quanto stabilito dallo Statuto FISE. 

ARTICOLO 16 – NORME DISCIPLINARI 

E’ passabile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e/o dei Regolamenti dell’Associazione, di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

1.       Il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell’infrazione

2.       La sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici mesi da ogni attività sociale e sportiva

3.       L’appiedamento immediato e temporaneo fino ad un massimo di un anno

4.       L’esclusione del socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d’altro genere

5.       La radiazione 

Le sanzioni di cui ai punti due e tre possono anche prevedere l’inibizione a frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi dell’Associazione.

La recidiva specifica o generica è considerata un’aggravante.

La radiazione di qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall’Assemblea dell’Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei Probiviri. 

ARTICOLO 17 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti; l’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito all’incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni le sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all’incolpato ed al denunciante.

Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione delle decisioni e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’incolpato. 

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

I Soci si impegnano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 50 dello Statuto FISE, a non adire altre Autorità che non siano quelle dell’Associazione e della FISE per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell’ambito dell’Associazione stessa.

L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dall’Associazione, a meno di deroga concessa dal Consiglio Federale ai sensi del citato articolo 49.

La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo Socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 C.C. 

ARTICOLO 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO 

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.

L’Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la FISE abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottopostale. 

ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO 

1.       L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto.

2.       L’Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.

3.       Per l’approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 4/5 dei voti validi.

4.       In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l’estinzione dei debiti da parte dei soci dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

ARTICOLO 21 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme contenute nel regolamento compilato dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali dello Statuto, hanno efficacia statutaria.

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

     
   

 

     
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