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ARTICOLO 1 –
DENOMINAZIONE E SEDE
Nello spirito ed in
ossequio al disposto dell’articolo 18 della Costituzione della
Repubblica Italiana, nonché delle norme dettate in materia dal
Codice Civile ed inoltre, nel rispetto della legislazione organica
del C.O.N.I. e delle Federazioni ad esso aderenti, in conformità
dello Statuto Nazionale della F.I.S.E. e dello Statuto Nazionale
dell’ARCI, è costituita con sede in Carezzano, strada dei boschi n.
1, un’Associazione sportiva dilettantistica denominata CENTRO IPPICO
LA SELVA.
L’Associazione si
fregia di uno stemma ed i suoi colori sono il verde ed il blu.
ARTICOLO 2 – SCOPO
SOCIALE
Scopo
dell’Associazione è la pratica e la diffusione degli Sport Equestri.
L’Associazione
accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della
F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari che gli Organi competenti della F.I.S.E. stessa
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità
Federale dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
ARTICOLO 3 –
OGGETTO SOCIALE
Per il
raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà svolgere le
seguenti attività:
a)
impartire lezioni di equitazione ai
propri soci e tesserati
b)
provvedere alla scuderizzazione ed
alimentazione e cura dei cavalli dei soci e dell’Associazione
c)
promuovere ed organizzare corsi di
equitazione come pure passeggiate e viaggi a cavallo
d)
promuovere ed organizzare corsi di
specializzazione dove vengono affinate e perfezionate tutte le
specialità equestri, avviando tutti coloro che per volontà e
capacità saranno ritenuti idonei dalla Commissione Tecnica a
perfezionarsi sotto il profilo agonistico al fine di partecipare a
competizioni e manifestazioni stabilita dall’Associazione
e)
sviluppare ed organizzare le varie
attività derivate o attinenti all’equitazione in ragione delle
richieste degli associati e/o delle Pubbliche Amministrazioni, Enti
e Istituzioni interessati
f)
favorire lo sviluppo turistico della
zona mediante l’organizzazione di competizioni e gare a livello
provinciale, regionale e nazionale
g)
promuovere, favorire e/o eventualmente
organizzare tavole rotonde, mostre, congressi, dibattiti aventi per
oggetto lo sport equestre in tutte le sue specialità nonché
l’equitazione quale mezzo per lo sviluppo della persona e della
personalità specie nei giovani
h)
per il miglior raggiungimento degli
scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere e/o
gestire e/o prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi
ippici, poste, boxes ed altre attrezzature sia immobili che mobili,
essere proprietaria o comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o
accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere
ARTICOLO 4 –
FINALITA’ DI LUCRO
1)
L’Associazione non persegue fini di
lucro.
2)
Gli eventuali utili di gestione saranno
tassativamente destinati a totale vantaggio degli Sport Equestri e
comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle direttamente connesse.
3)
Gli eventuali utili potranno essere
inseriti in bilancio come riserve.
4)
E’ Fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione.
ARTICOLO 5 – SOCI
1)
I soci si distinguono nelle seguenti
categorie:
·
Onorari
·
Fondatori
·
Effettivi sportivi
·
Effettivi non sportivi
·
Juniores
2)
Non possono essere ammessi soci
temporanei
3)
Possono essere Soci Onorari:
·
I cittadini italiani e/o stranieri che si siano
particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano
sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione
·
Altre personalità, insigni per pubblico
riconoscimento
4)
Le nomine a Socio Onorario sono
riservate all’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo
5)
I Soci Onorari sono esentati dal
pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a
cariche sociali
6)
Sono Soci Fondatori le persone indicate
nell’Atto Costitutivo
7)
Possono essere Soci effettivi sportivi
e non sportivi i cittadini italiano e stranieri che avendone fatta
domanda anche verbale siano stati accettati come tali dal Consiglio
Direttivo a suo discrezionale e insindacabile giudizio.
8)
Hanno diritto di voto alle Assemblee
tutti i soci maggiori d’età, purché in regola con ogni pagamento
dovuto all’Associazione.
9)
Tutti i soci usufruiscono del diritto
di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive
10)
Sono Soci Effettivi sportivi coloro i
quali sono in possesso di Autorizzazione a Montare della FISE.
11)
Sono Soci Effettivi non sportivi coloro
i quali non praticano l’Equitazione.
12)
Possono essere Soci Juniores i
cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni
diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del
Regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche
dall’esercente la patria potestà che assume ogni obbligo relativo,
siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo
discrezionale ed insindacabile giudizio.
13)
I Soci Juniores usufruiscono del
diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non
hanno diritto al voto nelle assemblee.
ARTICOLO 6 – DOVERI
E DIRITTI DEI SOCI
1)
Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di
qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono
essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
2)
La qualifica di socio dà diritto:
·
A partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione.
·
A Partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e
modifica delle norme dello Statuto ed eventuali Regolamenti.
·
A partecipare alle elezioni degli organi direttivi
3)
I soci sono tenuti:
·
All’osservanza dello Statuto, del Regolamento
Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
·
Al pagamento del contributo associativo annuale
stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota sarà
determinata annualmente per l’anno successivo e in ogni caso non
potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi
sono intrasmissibili e non rivalutabili
4)
La qualifica di socio si perde:
·
Per dimissioni
·
Per esclusione
·
Per causa di morte
5)
L’esclusione sarà deliberata dal
Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
·
Che non ottemperi alle disposizioni del presente
Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli organi dell’Associazione
·
Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del
versamento del contributo annuale
·
Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie
agli interessi dell’Associazione
·
Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche
morali, all’Associazione
L’esclusione
diventa operante dalla annotazione nel libro soci
ARTICOLO 7 – ORGANI
SOCIALI
Gli organi sociali
dell’Associazione sono costituiti da:
1.
Assemblea dei Soci
2.
Consiglio Direttivo
3.
Presidente
4.
Vice Presidente
5.
Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 8 – LE
ASSEMBLEE
L’Assemblea dei
soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
La loro
convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel
locale della sede sociale almeno otto giorno prima dell’adunanza,
contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la
data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea
Ordinaria:
·
Approva il bilancio consuntivo
·
Procede alla nomina delle cariche sociali
·
Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal
presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
·
Approva gli eventuali Regolamenti
Essa ha luogo
almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si
riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione
delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.
In questi ultimi
casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data
della richiesta.
L’Assemblea è
regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti
la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati
intervenuti.
L’Assemblea
Straordinaria in prima convocazione è valida se risultano presenti o
rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in
seconda convocazione può deliberare purché siano presenti o
rappresentati 1/3 degli aventi diritto al voto.
Per le modifiche
allo Statuto sono richieste le maggioranze dei voti previste dal
successivo articolo 19.
ARTICOLO 9 – IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In
particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi
limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
1.
Redigere il Regolamento nel rispetto
dei principi fondamentali dello Statuto, emanare qualsiasi normativa
o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento
dell’Associazione.
2.
Prendere tutte le deliberazioni
occorrenti per l’amministrazione e conduzione dell’Associazione,
inclusi l’assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi
categoria.
3.
Redigere il conto consuntivo e il
bilancio preventivo dell’Associazione
4.
Stabilire l’importo delle quote
associative per le diverse categorie di soci e fissare le modalità
di pagamento.
5.
Determinare i corrispettivi per le
diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissare le modalità
di pagamento.
6.
Decidere in maniera inappellabile in
merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione
da parte degli aspirati soci, nonché in merito al passaggio dei soci
da una categoria all’altra.
Il Consiglio
Direttivo è eletto ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria ed è
composto da un minimo di tre ad un massimo di sette elementi. I
membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge
tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario,
e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da
svolgersi in collaborazione con il Presidente.
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far
pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno
tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
Esso deve essere
riunito almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno.
Il Presidente è
tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta dalla
maggioranza dei consiglieri.
Qualsiasi
convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione
delle materie da trattare.
Le riunioni del
Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei
suoi componenti.
Le riunioni sono
presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o dal
consigliere con maggiore anzianità di socio.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente
il voto del Presidente dell’Associazione.
Le accettazioni di
nuovi soci di qualsiasi categoria devono essere prese con non più
del 20% di voti contrari.
Le votazioni sono
fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a
giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun consigliere ha
diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
I Consiglieri sono
tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le
opinioni espresse all’interno del Consiglio.
ARTICOLO 10 –
CARICHE SOCIALI
Le prestazioni di
tutti i Dirigenti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma
potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del
Consiglio nell’adempimento di specifici incarichi conferiti dal
Consiglio stesso.
Non possono essere
chiamati a ricoprire cariche sociali:
1.
Coloro che non siano cittadini italiani
e maggiorenni
2.
Coloro che abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitto doloso
3.
Coloro che abbiano subito squalifiche o
inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal CONI
o da una Federazione sportiva
La graduatoria
delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio
Direttivo resta valida per tutta la durata degli stessi due anni.
Se nel corso di
tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante
il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato
almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In caso di parità di
voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
Tuttavia, qualora
si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche
consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei consiglieri
eletti dall’Assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare
l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in
carica fino alla scadenza del biennio.
ARTICOLO 11 – IL
PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente
dell’Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta
anche agli effetti di legge l’Associazione stessa, convoca il
Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le
deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da
presentare ai soci, vista di regola la corrispondenza, dichiara
aperte le Assemblee.
In caso di sua
assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in
difetto, dal consigliere più anziano.
Il Vice Presidente
coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo
sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.
ARTICOLO 12 – IL
SEGRETARIO
Il Segretario
collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee ed ha la
responsabilità di fare osservare la disciplina interna
dell’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.
ARTICOLO 13 –
PATRIMONIO ED ENTRATE
Le entrate
dell’Associazione sono costituite:
1.
Dalle quote sociali
2.
Dalle eventuali elargizioni fatte dai
soci o da terzi
3.
Dall’attività finanziaria derivante
dall’espletamento delle attività istituzionali rivolte agli
associati
4.
Da tutte le altre entrate che possano
concorrere al vantaggio dell’Associazione
Il Patrimonio
sociale è costituito:
1.
Dagli impianti sportivi di proprietà
dell’Associazione
2.
Dai trofei aggiudicati definitivamente
in gare
3.
Dal materiale di scuderia e di selleria
ed ogni altro relativo attrezzo
4.
Dagli eventuali avanzi di bilancio
accantonati a fondo di riserva
5.
Da tutti gli altri beni mobili ed
immobili
6.
Dalle donazioni lasciti e concessioni
ARTICOLO 14 –
ESERCIZIO FINANZIARIO
1.
L’esercizio finanziario ha inizio i 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
2.
Il Consiglio Direttivo redige
annualmente il rendiconto economico finanziario dell’attività svolta
secondo la vigente normativa e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea Ordinaria da convocarsi entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio
3.
Il rendiconto deve essere accompagnato
da una relazione sull’andamento della gestione
ARTICOLO 15 –
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea
Ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in
carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto
da tre membri e da un supplente.
Il Collegio è
competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a
comminare le sanzioni dall’articolo uno al quattro e di cui
all’articolo diciassette.
Il dispositivo
delle deliberazioni sarà affisso nella sede sociale.
Le sanzioni sono
eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il
provvedimento.
Le decisioni dei
Probiviri sono appellabili seguendo quanto stabilito dallo Statuto
FISE.
ARTICOLO 16 – NORME
DISCIPLINARI
E’ passabile di
sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile
direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto
e/o dei Regolamenti dell’Associazione, di scorrettezze sportive e/o
disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla
dignità ed ai doveri di socio.
Le sanzioni
disciplinari sono:
1.
Il richiamo scritto da pubblicare nella
sede sociale o meno a seconda della gravità dell’infrazione
2.
La sospensione temporanea fino ad un
massimo di tredici mesi da ogni attività sociale e sportiva
3.
L’appiedamento immediato e temporaneo
fino ad un massimo di un anno
4.
L’esclusione del socio dalla
partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d’altro
genere
5.
La radiazione
Le sanzioni di cui
ai punti due e tre possono anche prevedere l’inibizione a
frequentare la sede sociale e i relativi impianti sportivi
dell’Associazione.
La recidiva
specifica o generica è considerata un’aggravante.
La radiazione di
qualunque socio è deliberata per gravi motivi dall’Assemblea
dell’Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del
Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 17 –
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nessuno può essere
sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica
contestazione scritta degli addebiti; l’atto con il quale si
comunicano gli addebiti deve contenere l’invito all’incolpato a far
pervenire al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni le sue
deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona.
Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per
iscritto all’incolpato ed al denunciante.
Il Collegio dei
Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la
provvisoria esecuzione delle decisioni e/o può procedere, assunte
sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’incolpato.
ARTICOLO 18 –
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I Soci si
impegnano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 50 dello
Statuto FISE, a non adire altre Autorità che non siano quelle
dell’Associazione e della FISE per la tutela dei loro diritti ed
interessi sportivi ed associativi nell’ambito dell’Associazione
stessa.
L’inosservanza
della presente clausola compromissoria comporta la radiazione
dall’Associazione, a meno di deroga concessa dal Consiglio Federale
ai sensi del citato articolo 49.
La presente
clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni
singolo Socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi
dell’articolo 1341 C.C.
ARTICOLO 19 –
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche del
presente Statuto dovranno essere assunte dall’Assemblea
Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi
espressi in Assemblea.
L’Associazione non
potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la
FISE abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla
proposta di variazione sottopostale.
ARTICOLO 20 –
SCIOGLIMENTO
1.
L’Associazione si scioglie per valida
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente
convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto.
2.
L’Assemblea è valida con la presenza
dei 4/5 degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda
convocazione.
3.
Per l’approvazione della suddetta
proposta di scioglimento sono necessari almeno 4/5 dei voti validi.
4.
In caso di scioglimento, tutto il
patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l’estinzione dei
debiti da parte dei soci dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ARTICOLO 21 – NORME
DI RINVIO
Per quanto non è
contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le
norme contenute nel regolamento compilato dal Consiglio Direttivo.
Tali norme, che devono in ogni caso non contrastare con i principi
generali dello Statuto, hanno efficacia statutaria.
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